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statutoRIPRODUZIONE INTEGRALE DELLO

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE STAMPA TOSCANA

 


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COSTITUZIONE E SCOPI
Articolo 1

Fra i giornalisti italiani che risiedono o lavorano in Toscana è costituita l'Associazione della Stampa Toscana che fa parte della Federazione Nazionale della Stampa Italiana e ne persegue le finalità statutarie.

Articolo 2

L' Associazione della Stampa Toscana non persegue fini di lucro. Scopi dell'Associazione della Stampa Toscana sono:
a) Difendere la libertà e il pluralismo dell'informazione;
b) Tutelare gli interessi morali e materiali dei giornalisti;
c) Controllare la corretta applicazione del contratto nazionale di lavoro e coadiuvare i comitati di redazione nella definizione e nella stipulazione dei contratti integrativi;
d) Adoperarsi per il collocamento dei giornalisti disoccupati;
e) Favorire la preparazione e L'aggiornamento professionale dei soci;
f) Contribuire, con l'Ordine dei giornalisti, a difendere ed elevare il prestigio della professione.

Articolo 3

Possono essere soci dell'Associazione della Stampa Toscana i giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti iscritti nei rispettivi elenchi dell'Ordine dei Giornalisti. Sono iscritti nell'elenco dei "giornalisti professionali" i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti che svolgono o, anche se temporaneamente disoccupati, hanno titolo per svolgere (o hanno svolto se pensionati INPGI) la professione giornalistica con rapporti di lavoro dipendente o autonomo come attività continuativa, esclusiva o prevalente anche con aziende diverse. Costituisce incompatibilità l'iscrìzione ad Ordine, Collegio, Associazione che riguardi professioni diverse da quella giornalistica. Sono iscritti nell'elenco dei "giornalisti collaboratori" i giornalisti pubblicisti che svolgono attività giornalistica in modo non prevalente, anche se iscritti ad un Ordine, Collegio, Associazione professionale che riguardi attività diversa da quella giornalistica.
Il rapporto associativo tra i giornalisti è improntato ai seguenti principi:
a) uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo;
b) Esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa in presenza dei requisiti richiesti;
c) Diritto di voto per gli associati, nelle opportune forme di rappresentanza e delega, per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e per l'elezione degli organi direttivi dell'Associazione;
d) Eleggibilità libera degli organi direttivi;
e) Principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 11, dei Codice Civile;
f) Sovranità dell'assemblea dei soci secondo le norme per l'ammissione alla medesima, ovvero l'esclusione;
g) Pubblicità delle convocazioni dell'assemblea dei soci, delle relative deliberazioni e dei rendiconti;
h) Intrasmissibilità del rapporto associativo e di eventuali contributi connessi e non rivalutabilità dei medesimi.


Articolo 4

L'iscrizione a socio avviene a domanda dell'interessato, secondo le norme della Federazione Nazionale della Stampa Italiana.

La domanda deve essere esposta per quindici giorni consecutivi nei locali sociali.

Nella sede dell'Associazione deve essere permanentemente disponibile l'elenco dei soci.

1 soci sono tenuti al pagamento della quota associativa che viene fissata ogni anno dal Consiglio Direttivo.

Articolo 5

Per esercitare i suoi diritti compresa la partecipazione alle assemblee e alle e lezioni il socio deve essere in regola con il pagamento delle quote sociali. E' dichiarato moroso, con deliberazione del consiglio direttivo, il socio che per un anno non abbia corrisposto la quota sociale, restando egli in debito con l'Associazione per le quote non versate.

Articolo 6

La qualifica di socio si perde:
a) per dimissioni;
b) per perdita dei requisiti obiettivi per la qualifica;
c) per morosità
d) per radiazione.

Articolo 7

I soci che non risiedono a Firenze possono costituirsi in sezioni nelle province in cui risiedono. Le sezioni hanno il compito di agevolare i rapporti fra gli iscritti e l'Associazione. Per altre eventuali attività le sezioni devono chiedere il consenso preventivo del consiglio direttivo dell'Associazione.

Nell'intento di facilitare attività giornalistiche specifiche è dat facoltà ai soci di riunirsi in gruppi di specializzazione, restando però di esclusiva competenza dell'Associazione la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali dei soci nei rapporti con terzi.

I gruppi di specializzazione possono costituirsi con almeno dieci soci, e purchè abbiano caratttere nazionale, secondo norme di funzionamento che devono essere approvate dal consiglio diret tivo dell'Associazione e che non possono essere in contrasto né con il presente statuto né con quello federale. Latto costitutivo deve essere depositato all'Associazione della stampa insieme con l'elenco degli iscritti che deve essere aggiornato ogni anno entro il 31 gennaio.


ORGANI SOCIALI


Articolo 8

Sono organi del l'Associ azione:


a) l'assemblea dei soci;
b) il presidente;
c) l'esecutivo;
d) il consiglio direttivo;
e) il collegio dei probiviri;
f) il collegio dei sindaci revisori.

E' organo consultivo dell'Associazione la Consulta sindacale. La pubblicazione ufficiale dell'Associazione è il periodico "GT Giornalisti in Toscana" di cui è direttore responsabile il presidente dell'Associazione.


ASSEMBLEA DEI SOCI


Articolo 9

L'assemblea ordinaria dei soci è convocata di regola entro il mese di giugno. In casi eccezionali il consiglio direttivo può decidere una data diversa da stabilire in ogni caso entro e non oltre la fine dell'anno.

La convocazione è fatta dal presidente, su conforme decisione del consiglio. Il consiglio può anche far convocare un'assemblea straordinaria ogni qual volta lo ritenga opportuno.

Quando un gruppo di soci non inferiori a un quarto degli iscritti ne faccia espressa richiesta, il consiglio deve convocare l'assemblea straordinaria.

L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno tanto per l'assemblea ordinaria quanto per la straordinaria deve essere fatto tramite lettera al domicilio di ogni socio con preavviso di almeno quindici giorni.

In caso di urgenza l'assemblea straordinaria può essere convocata con un preavviso minimo di tre giorni mediante avvisi pubblicati nei quotidiani della regione e diffusi dai notiziari radiotelevisivi regionali.

Articolo 10

Per la validità delle assemblee in prima convocazione occorre la presenza di almeno metà più uno dei soci. La seconda convocazione ha luogo un'ora dopo la prima e l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Articolo 11

L'assemblea viene aperta dal presidente dell'Associazione, o da chi lo sostituisce, con l'invito a nominare un presidente e un segretario e, ove occorra, due scrutatori.

Articolo 12

Ogni socio può ricevere una sola delega scritta da parte di altro socio iscritto nello stesso elenco ed esprimere il voto a suo nome in tutte le votazioni.

Le delibere si ritengono approvate se ottengono voti pari alla metà più uno dei presenti.

I soci votano di regola congiuntamente; per questioni riguardanti specificamente gli iscritti ad uno degli elenchi votano soltanto gli interessati.

Articolo 13

Le votazioni si fanno per alzata di mano, salvo richiesta di voto segreto fatta da almeno un terzo dei votanti o di voto per appello nominale fatta dalla maggioranza dei votanti. Sulle questioni che riguardano una sola persona, o comunque un numero limitato di persone, si vota a scrutinio segreto.

Articolo 14

Nell'assemblea ordinaria si presentano i conti economici e lo stato patrimoniale e si delibera sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del consiglio direttivo o su richiesta di almeno trenta soci o dei gruppi di specializzazione presentata al consiglio direttivo almeno venti giorni prima della data dell'assemblea.

Articolo 15

Sono consentite nei locali sociali, per la trattazione di problemi specifici, assemblee di categoria promosse dal consiglio direttivo dell'Associazione, assemblee dei gruppi di specializzazione promosse dai rispettivi consigli e riunioni delle correnti sindacali che abbiano comunicato per iscritto la loro formale costituzione al l'Associazione


IL PRESIDENTE E L'ESECUTIVO


Articolo 16

Il presidente ha la rappresentanza del l'Associazione a tutti gli effetti, è il garante dell'unità della categoria e dell'osservanza dello statuto.

Il presidente convoca le riunioni del consiglio e dispone l'esecuzione delle delibere dei consiglio e dell'assemblea. Quando la consulta sindacale, il collegio dei probiviri o dei revisori dei conti devono eleggere i rispettivi presidenti sono convocati dal presidente del l'Associazione per provvedere all'adempimento.

Nei casi di assenza per malattia o altri motivi, il presidente dei l'Associazione è sostituito da un vice presidente designato dal consiglio direttivo.

Dopo aver svolto due mandati completi e consecutivi la stessa persona non può essere rieletta presidente dell'Associazione.

Articolo 17

L'esecutivo ha il compito di coadiuvare il presidente nell'esecuzione delle delibere dei consiglio e dell'assemblea e di deliberare su questioni di particolare urgenza che riguardino iniziative di tutela sindacale collettiva, da sottoporre alla ratifica del consiglio direttivo.

Fanno parte dell'esecutivo i due vicepresidenti, il segretario e il tesoriere dell'Associazione, e il presidente della consulta sindacale.


IL CONSIGLIO DIRETTIVO


Articolo 18

Il consiglio direttivo è l'organo di guida e di indirizzo politi co sindacale dell'Associazione. Esso è composto da cinque professionisti e/o pubblicisti iscritti nell'elenco dei professionali e tre giornalisti pubblicisti iscritti nell'elenco dei collaboratori eletti dai soci.

Fanno parte del consiglio a titolo consultivo, con diritto di parola ma non di voto:

a) i giornalisti iscritti all'Associazione della Stampa Toscana componenti dei Consiglio Nazionale della Federazione della Stampa;

b) il presidente e il vicepresidente della Consulta Sindacale;

c) il presidente dell'Ordine regionale dei giornalisti;

d) il fiduciario dell'INPGI per la Toscana;

e) il fiduciario della CASAGIT per la Toscana;

f) i presidenti dei Gruppi di specializzazione costituiti (articolo 7 dello Statuto) con atto depositato all'Associazione della Stampa Toscana.

Nelle questioni riguardanti la tutela contrattuale e le vertenze aziendali la consultazione e il parere del presidente della Consulta sono obbligatori.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo sono invitati i sindaci revisori dei conti.

Articolo 19

I consiglieri eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Viene considerato dimissionario il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive del consiglio.

Viene considerato dimissionario il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a cinque sedute, anche non consecutive, dei consiglio.

Viene considerato dimissionario il consigliere che, anche con giustificazione, non intervenga a dieci sedute del consiglio.

Nel caso di dimissioni o di accertata indisponibilità permanente di un consigliere, il suo posto viene occupato, di diritto, dal socio primo dei non eletti nella corrispondente lista e categoria. Nel caso in cui venisse a mancare contemporaneamente per dimissioni o per altra causa un numero di consiglieri eletti superiore alla metà dei componenti il consiglio, il consiglio stesso convoca entro trenta giorni l'assemblea dei soci perché indica nuove elezioni.

Articolo 20

Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola una volta al mese e straordinariamente ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, o che almeno la metà più uno dei consiglieri ne facciano formale richiesta.

Per deliberare occorre almeno la presenza della metà più uno dei consiglieri, di cui almeno la metà professionisti e/o pubblicisti iscritti nell'elenco dei professionali.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti. A parità di voti è determinante quello di chi presiede il consiglio.


Articolo 21

Al consiglio direttivo compete:

a) eseguire deliberazioni dell'assemblea direttamente o per mezzo di commissioni;

b) deliberare sull'ammissione dei soci e provvedere alla revisione annuale degli iscritti;

c) esplicare i compiti per perseguire, nei limiti dello statuto, gli scopi dell'Associazione;

d) convocare le assemblee, stabilendone l'ordine del giorno;

e) delegare soci a reggere particolari uffici nell'ambito associativo;

f) indire le elezioni per il rinnovo degli organi statutari e fissarne la data;

g) stabilire l'entità della quota sociale annua; stabilire l'entità degli eventuali contributi straordinari a carico dei soci da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

h) amministrare il patrimonio sociale, compilare la relazione morale e finanziaria e i conti economici da sottoporre all'assemblea ordinaria annuale;

i) provvedere alla riscossione delle entrate e alle uscite ordinarie e straordinarie;

j) assumere il personale per il funzionamento degli uffici con facoltà di sospenderlo o licenziarlo;

k) promuovere, qualora occorra, la riunione del collegio dei probiviri e del collegio dei revisori dei conti;

l) vigilare sulla corretta gestione dei gruppi di specializzazione regolarmente costituiti nell'ambito dell'Associazione della Stampa Toscana (articolo 7 dello statuto);

m) quant'altro possa rendersi necessario al funzionamento dell'Associazione.

Articolo 22

Nella sua prima riunione il consiglio direttivo, con voto segreto, elegge nel proprio seno il presidente dell'Associazione, che deve essere professionista o pubblicista iscritto nell'elenco dei professionali, due vicepresidenti, uno professionista o pubblicista iscritti nell'elenco dei professionali, l'altro pubblicista iscritto nell'elenco dei collaboratori (votando i consiglieri di ciascun elenco separatamente per il proprio rappresentante); un segretario e un tesoriere.

Per l'elezione delle cariche è richiesta nelle prime due votazioni la maggioranza degli aventi diritto al voto. Nella terza è sufficiente la maggioranza semplice.

In caso di parità di voti è eletto il consigliere con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione. Nell'ipotesi di ulteriore parità, il consigliere più anziano per iscrizione all'Ordine, quindi il consigliere più anziano per nascita.


Il segretario tiene aggiornata la lista dei soci, vigila sul funzionamento della segreteria e dell'archivio, redige i verbali delle sedute del consiglio e delle assemblee, ha la gestione del personale dell'Associazione.

Il tesoriere vigila sulla tenuta dei libri contabili, sulla regolarità delle riscossioni delle quote sociali, secondo le deliberazioni e le direttive del consiglio; prepara l'inventario e i conti economici annuali da presentare all'approvazione dell'assemblea, previa deliberazione del consiglio.

I conti economici debbono essere depositati in segreteria almeno quindici giorni prima dell'assemblea ordinaria.


COLLEGIO DEI PROBIVIRI


Articolo 23

Il collegio dei probiviri è composto da cinque giornalisti professionisti o pubblicisti iscritti nell'elenco dei professionali e due giornalisti pubblicisti iscritti nell'elenco dei collaboratori.

I candidati a ricoprire la carica di proboviro debbono essere scelti tra coloro che abbiano almeno dieci anni di iscrizione all'Associazione.

L'appartenenza al collegio dei probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione, nell'Ordine, nella FNSI, nonché con gli incarichi di direttore, vice direttore e redattore capo di quotidiani, periodici, agenzie di stampa, della RAI e dell'emittenza privata.

Articolo 24

Il collegio dei probiviri nomina, con voto segreto, nella sua prima riunione convocata dal presidente dell'Associazione, il presidente e il vicepresidente (uno professionista o pubblicista iscritto nell'elenco dei professionali e uno pubblicista iscritto nell'elenco dei collaboratori). Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno tre probiviri professionisti e pubblicisti iscritti nell'elenco dei professionali e due pubblicisti iscritti nell'elenco dei collaboratori.

Il collegio dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Nello svolgimento delle sue funzioni essi si adegua alle norme del regolamento del collegio nazionale della Federazione della Stampa.

Articolo 25

Il collegio dei probiviri:

a) si pronuncia sulle questioni disciplinari;

b) si pronuncia sul mancato accoglimento dell'iscrizione a socio e sui casi di indegnità;

c) emette parere su questioni professionali che gli siano state sottoposte da un socio o da estranei;

d) si costituisce in giurì d'onore, a richiesta di parte, nelle forme che ritenga opportune;

e) si pronuncia inappellabilmente come collegio arbitrale, a istanza delle parti in contraddittorio, su qualsiasi questione d'indole economico professionale. A richiesta di uno solo degli interessati emette parere motivato.

Contro le deliberazioni dei probiviri è facoltà dell'interessato ricorrere al collegio nazionale dei probiviri entro quindici giorni dalla comunicazione della pronuncia. La presentazione del ricorso sospende l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione e radiazione.

Articolo 26

Il collegio dei probiviri decide sanzioni disciplinari nei confronti dei soci che contravvengono alle norme dello statuto o comunque alle regole della correttezza professionale o della probità morale, in modo tale da compromettere il prestigio dell'Associazione o il buon nome dei giornalismo.

Il collegio, dopo aver ascoltato l'interessato, può infliggere le seguenti sanzioni:
a) l'ammonizione;
b) la censura;
c) la sospensione dell'attività associativa sino a un anno;
d) la radiazione.

L'ammonizione viene rivolta per iscritto all'interessato con l'invito ad astenersi dal comportamento scorretto e a rispettare le norme e i regolamenti vigenti.

La censura viene irrogata al socio che sia incorso già in una ammonizione e persista nel sud comportamento scorretto, ovvero abbia commesso un'infrazione di maggiore gravità.

La sospensione è applicata nei confronti del socio incorso già in una ammonizione, che abbia tenuto un comportamento talmen te scorretto da nuocere al prestigio dell'Associazione, o abbia commesso una grave violazione dei doveri di solidarietà sindacale.

La radiazione sarà infine applicata contro i soci che abbiano commesso azioni disonorevoli o dannose alla vita dell'Associazione.

Tutti i provvedimenti saranno resi noti per iscritto all'interessato e mediante affissione nei locali sociali.

Il socio ha sempre diritto di presentare verbalmente o per iscritto tutti gli elementi atti a chiarire la sua posizione e può, farsi
assistere da un legale di fiducia.

COLLEGIO DEI SINDACI


Articolo 27

Il collegio dei sindaci revisori dei conti è composto da tre giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti nell'elenco dei professionali e due giornalisti pubblicisti iscritti nell'elenco de i collaboratori.

Il collegio dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Nella prima riunione, convocata dal presidente dell'Associazione, il collegio nomina tra i suoi componenti il presidente e il segretario.

I sindaci controllano l'amministrazione dell'Associazione in conformità alla legge e allo statuto; in particolare esercitano di propria iniziativa il controllo periodico e saltuario dei libri contabili dell'Associazione, procedono all'esame del conto economico, redigendo una relazione che sottopongono all'assemblea. In tutti i casi in cui il collegio rilevi inadempienze e irregolarità, è tenuto a richiedere l'immediata convocazione del consiglio, che deve essere riunito dal presidente con la massima sollecitudine possibile.


CONSULTA SINDACALE


Articolo 28

Il consiglio direttivo dell'Associazione è coadiuvato dalla consulta sindacale nell'esercizio dei compiti istitutivi di cui all'articolo 18 e all'articolo 21 dei presente statuto.

La consulta è formata dai comitati e fiduciari di redazione regolarmente eletti in base alle norme del contratto di lavoro vigente, e da un rappresentante per ogni gruppo di specializzazione designato dai rispettivi gruppi costituiti in seno all'Associazione in base all'articolo 7 del presente statuto.

Alle riunioni della consulta sono anche ammessi, con diritto di parola ma non di voto, rappresentanti dei praticanti (uno per ogni testata) indicati dai rispettivi comitati di redazione, oltre a colleghi di eventuali testate non ancora in grado di esprimere un fiduciario professionista.

Su proposta del presidente dell'Associazione potranno essere chiamati a far parte della consulta, senza diritto di voto, soci che posseggano particolari competenze, o rappresentino gruppi di soci (professionisti e/o pubblicisti) dipendenti da enti e/o aziende pubblici o privati che non riconoscono il Contratto Nazionale di lavoro giornalistico.

La consulta sindacale elegge con voto segreto il suo presidente, scegliendolo fra i componenti professionisti dei comitati e fiduciari di redazione. Nella stessa riunione la consulta procede poi, sempre con voto segreto, all'elezione di un vice presidente.

Il presidente convoca la consulta ogni qual volta lo ritenga opportuno o su richiesta motivata dal presidente dell'Associazione. Quest'ultimo ha facoltà di convocare la consulta congiuntamente al consiglio direttivo.

Nelle riunioni di consulta ciascun componente di comitato di redazione potrà rappresentare a ogni effetto, con delega scritta, due colleghi del proprio comitato. Per gli altri membri della consulta (fiduciari di redazione e rappresentanti dei gruppi di specializzazione) non sono ammesse deleghe.

Il verbale delle riunioni di consulta dovrà essere redatto da un segretario nominato di volta in volta e dovrà essere portato a conoscenza del consiglio direttivo dell'Associazione nella sua riunione immediatamente successiva.

Articolo 29

La consulta sindacale ha il compito di:

formulare richieste di carattere contrattuale;

a) proporre forme e modalità dell'azione sindacale nel quadro della disciplina federale;
b) controllare l'effettiva applicazione dei contratto di lavoro segnalare abusi e violazioni;
c) richiedere, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del presente statuto, la partecipazione dell'Associazione alla definizione e stipulazione di contratti integrativi aziendali;
d) esprimere pareri per orientare la politica sindacale dell'Associazione e fornire al consiglio direttivo elementi di giudizio per le delibere di sua competenza.


ELEZIONI


Articolo 30

Le elezioni per il consiglio direttivo, per il collegio dei probiviri e per il collegio dei revisori dei conti vengono svolte contemporaneamente. La data deve essere stabilita dal consiglio direttivo almeno sessanta giorni prima.

1 soci professionisti e pubblicisti iscritti nell'elenco dei professionali votano separatamente dai soci pubblicisti iscritti nell'elenco dei collaboratori, con schede ed urne distinte.

Le operazioni di voto sono dirette da una commissione elettorale nominata dall'assemblea dei soci. La commissione elettorale deve essere composta da cinque giornalisti professionisti o pubblicisti iscritti nell'elenco dei professionali e due pubblicisti iscritti nell'elenco dei collaboratori, più tre colleghi, di cui almeno uno professionista o pubblicista iscritti nell'elenco dei professionali, per ogni sezione elettorale distaccata. Al momento della nomina deve essere accertata la disponibilità ad accettare l'incarico.

Possono essere nominati due supplenti.

La commissione designa il presidente, svolge le operazioni preparatorie, cura la pubblicazione delle liste e dei presentatori dei candidati attraverso un proprio comunicato e la pubblicazione sull'organo di informazione dell'Associazione, predispone le schede, provvede alla sorveglianza delle urne, esegue le operazioni di scrutinio, proclama i risultati e insedia gli eletti.

Il passaggio dei poteri tra il consiglio uscente e quello eletto deve avvenire entro quindici giorni dalla proclamazione dei risultati. Il consiglio uscente cura in tale periodo l'ordinaria amministrazione.

Articolo 31

Per le elezioni del consiglio direttivo, del collegio dei probiviri e del collegio dei revisori dei conti il consiglio direttivo provvede, oltre alla costituzione di un seggio centrale presso la sede dell'Associazione, anche alla costituzione di sezioni elettorali staccate nei capoluoghi di provincia.

Il consiglio direttivo può deliberare di costituire sezioni elettorali anche in città dove esista una concentrazione significativa di elettori.

Nel caso di gravi difficoltà organizzative il consiglio può deliberare di costituire sezioni interprovinciali.

Il consiglio direttivo deve consegnare al seggio centrale e alle sezioni distaccate l'elenco nominativo dei rispettivi elettori e indicare a ciascun iscritto il seggio in cui è ammesso a votare.

Le operazioni di voto devono svolgersi:

a) alla presenza di membri della commissione elettorale; b) con scheda unica comprendente tutte le liste validamente presentate;

e) nelle medesime giornate fissate dal consiglio direttivo per il seggio centrale.

Ogni seggio dovrà rimanere aperto almeno dodici ore divise in due giorni.

Le operazioni di scrutinio dovranno essere effettuate presso il seggio centrale al quale i documenti relativi alle operazioni di voto svoltesi nelle sezioni distaccate devono pervenire, a pena di decadenza, in plico sigillato entro e non oltre 48 ore dalla chiusura delle votazioni.
Alle operazioni di scrutinio dei voti possono assistere tutti i soci dell'Associazione.

Articolo 32

Per i consiglieri, i probiviri, i sindaci revisori, possono votare ed essere eletti i soci in regola con il versamento delle quote associative. Possono partecipare al voto i soci praticanti ma non possono essere eletti.

Articolo 33

Per le elezioni del consiglio direttivo, dei probiviri e dei sindaci revisori dei conti possono essere presentate due o più liste di candidati. L'assegnazione dei seggi viene fatta in proporzione ai voti ottenuti e secondo il quoziente calcolato per difetto dividendo il numero dei voti validi per quello dei posti da assegnare. 1 posti non attribuiti con quoziente pieno sono assegnati secondo la graduatoria dei maggiori resti.

Nel caso in cui due o più liste abbiano lo stesso resto, per l'attribuzione del seggio, o più seggi, si procede con votazioni di ballottaggio.

Ciascuna lista non può comprendere un numero di candidati superiore ai seggi da assegnare.

Ciascun elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore ai tre quarti calcolo per difetto dei seggi da assegnare.

Per ciascuna lista vengono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità prevale il candidato più anziano per iscrizione all'Associazione; in caso di ulteriore parità quello più anziano nell'iscrizione nell'albo professionale e, infine, quello più anziano per età.

1 voti di preferenza possono essere espressi soltanto nell'ambito di una sola lista, pena la nullità della scheda. Il voto di preferenza costituisce voto di lista.

Ogni lista, per i rispettivi elenchi, deve essere presentata, da un numero pari ad almeno venti aventi diritto al voto del rispettivo elenco.

Ogni candidato deve sottoscrivere per accettazione la candidatura. Nessuno può accettare candidature in più liste, pena la decadenza da ogni candidatura.

I firmatari delle liste non possono essere candidati e non possono presentare più di una lista.

Le liste per il consiglio direttivo, il collegio dei probiviri e il collegio dei revisori dei conti possono essere presentate congiuntamente o separatamente.

Il deposito delle liste presso il consiglio direttivo dell'Associazione deve avvenire entro il ventesimo giorno precedente a quello fissato per l'inizio delle votazioni.

Sulla scheda le liste saranno stampate nell'ordine di presentazione. Nel caso in cui venisse validamente presentata una sola lista di candidati, l'elettore avrà facoltà di votare anche nomi in essa non contenuti, ma nel numero massimo di un quarto, calcolato per eccesso, dei seggi da assegnare.

In totale, comunque, l'elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore ai tre quarti dei seggi da assegnare.

Se non dovesse essere presentata alcuna lista, la scheda elettorale dovrà contenere tante righe pari al numero delle preferenze esprimibili. In tal caso l'elezione avviene a maggioranza semplice al primo scrutinio.

In caso di parità si applica il comma 5 del presente articolo.

Sono eleggibili consiglieri i soci iscritti da almeno due anni nell'elenco della categoria per la quale si presentano candidati.

1 candidati all'elezione nel consiglio direttivo sono tenuti a depositare all'Associazione:

a) una dichiarazione diaccettazione della candidatura e, se eletti, ad impegnarsi nel compito che verrà loro affidato, pena la decadenza dall'incarico secondo quanto stabilito dall'articolo 19;
b) una dichiarazione attestante l'appartenenza e/o iscrizione ad enti, partiti, associazioni varie costituiti nel rispetto dell'articolo 28 della Costituzione della Repubblica Italiana.


REFERENDUM


Articolo 34

Il consiglio direttivo ha facoltà di sottoporre a votazione per referendum a schede segrete, anche per corrispondenza, l'approvazione di norme, iniziative o proposte di notevole importanza. Il referendum deve inoltre avvenire se richiesto da almeno duecento soci. Le proposte si riterranno approvate a maggioranza dei votanti.


MODIFICHE ALLO STATUTO


Articolo 35

Le proposte di modifiche al presente statuto dovranno essere presentate dal consiglio direttivo o da almeno un terzo dei soci; debbono essere portate a conoscenza dei soci quindici giorni prima dell'assemblea che deve discuterle e che sarà espressamente convocata cone le modalità dell'assemblea ordinaria.

Le modifiche s'intendono approvate se ottengono un numero di voti pari alla metà più uno dei soci, ivi compresa la metà più uno dei giornalisti professionisti e pubblicisti iscritti nell'elenco dei professionali.

Le modifiche possono essere approvate con votazione per referendum anche a mezzo corrispondenza.


PATRIMONIO SOCIALE


Articolo 36

Il patrimonio sociale è costituito:
a) dalle quote sociali;
b) dagli utili di manifestazioni, da donazioni, elargizioni e quant'altro afferente.

Le spese debbono di regola essere deliberate dal consiglio direttivo; il presidente è autorizzato a deliberare per spese che non superino la somma di lire 1.000.000 (un milione), escluse erogazioni di sussidi e prestiti ai soci, che debbono essere deliberati dal consiglio, ed escluse le spese per cancelleria e stampati.

L'anno sociale e finanziario comincia il primo di gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.


SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE


Articolo 37

L'Associazione potrà essere sciolta solo per deliberazione dell'assemblea su proposta del consiglio direttivo. La deliberazione per essere valida deve ottenere il voto, anche per referendum, di almeno quattro quinti dei soci. Con la stessa deliberazione l'assemblea nomina un liquidatore, con il compito di devolvere le eventuali residue attività patrimoniali ad enti di assistenza per i soci.


VARIE


Articolo 38

Un socio non può assumere contemporaneamente più di una carica statutaria.

Le cariche dell'Associazione sono incompatibili con l'appartenenza al collegio nazionale dei probiviri.

Articolo 39

Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le norme (Statuto e relativo Regolamento) della Federazione Nazionale della Stampa Italiana e del Codice Civile in quanto applicabili

 

 

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