Statuto

RIPRODUZIONE INTEGRALE DELLO

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE STAMPA TOSCANA 

COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1 

L’Associazione della stampa toscana (Ast) è l’organizzazione sindacale unitaria dei giornalisti che risiedono o lavorano in Toscana. Ha la rappresentanza e la tutela morale e materiale della categoria. L’Ast fa parte della Federazione nazionale della stampa italiana (Fnsi), ne rispetta gli obblighi statutari e regolamentari, ne persegue le finalità a livello regionale, nel pieno rispetto della legge e senza scopi di lucro. Principi fondamentali dell’Ast sono il metodo democratico, l’uguaglianza e la pari dignità tra gli iscritti.

Articolo 2

Compito dell’Ast è l’attività sindacale a tutela dei giornalisti.

I suoi scopi sono: 
a) difendere la libertà e il pluralismo dell'informazione; 
b) tutelare gli interessi morali e materiali dei giornalisti, promuovendo tutte le iniziative utili al superamento di ogni discriminazione;
c) promuovere e garantire la corretta applicazione dei contratti di categoria e sostenere i comitati di redazione anche nella definizione nella stipula dei contratti integrativi; 
d) tutelare gli interessi dei precari, free lance, collaboratori, ed adoperarsi per il collocamento dei disoccupati; 
e) favorire la preparazione e l'aggiornamento professionale dei soci;
f) contribuire, insieme all'Ordine dei giornalisti, a difendere ed elevare il prestigio della professione.

Articolo 3 

Hanno diritto alla tutela da parte dell’Ast tutti i giornalisti iscritti. L’Ast può estendere specifiche forme di tutela anche a coloro che svolgono attività giornalistica senza avere i requisiti per l’iscrizione. Tali forme di tutela sono ammissibili, su richiesta degli interessati, se valutate dal direttivo rispondenti all’interesse degli iscritti e alla salvaguardia della dignità morale e materiale della professione. Sono doveri degli iscritti la solidarietà tra colleghi e l’impegno sindacale per la difesa della dignità morale e materiale della professione giornalistica.

Articolo 4

Possono presentare domanda di iscrizione all'Ast tutti gli iscritti all'Ordine dei Giornalisti.

Sono iscritti nell’elenco dei "giornalisti professionali" coloro che svolgono (o anche se disoccupati abbiano titolo per svolgere, o se pensionati abbiano svolto) la professione giornalistica come attività continuativa, esclusiva o prevalente.

Sono iscritti nell’elenco dei "giornalisti collaboratori" coloro che svolgono attività giornalistica in modo non prevalente.

L'iscrizione all’Ast avviene a domanda dell'interessato, secondo le norme della Fnsi.

Articolo 5

Per esercitare i propri diritti – compresa la partecipazione alle assemblee e alle elezioni – il socio deve essere in regola con il pagamento delle quote. E' dichiarato moroso, con deliberazione del consiglio direttivo, il socio che per un anno non abbia corrisposto la quota sociale, restando egli in debito con l'Ast per le quote non versate. Il direttivo, con apposita delibera, fissa annualmente la quota e le modalità di pagamento.

Articolo 6 

L’appartenenza all’Ast con i relativi diritti e doveri è formalizzata attraverso l’iscrizione negli appositi elenchi che devono essere costantemente aggiornati. Gli elenchi sono permanentemente custoditi presso la sede dell’Ast e devono essere accessibili a tutti i soci che ne facciano richiesta esclusivamente per gli scopi previsti dallo Statuto, compreso il diritto elettorale, e ai rappresentanti dei gruppi di base e di specializzazione al fine di aggiornare gli elenchi degli iscritti. Il direttivo vigila affinché non sia fatto un uso improprio degli elenchi, e affinché, in linea con la normativa sulla privacy, non siano divulgati dati sensibili in possesso dell’Ast.

Articolo 7

La qualifica di socio si perde:
a) per dimissioni; 
b) per perdita del requisito dell’iscrizione all’Ordine; 
c) per morosità (vedi articolo 5), restando il debito con l’Ast per le quote non corrisposte;
d) per radiazione.

Articolo 8

I soci che non risiedono a Firenze possono costituirsi in sezioni provinciali o interprovinciali previa autorizzazione e adozione di uno specifico regolamento su delibera del consiglio direttivo dell’Ast.

Le sezioni hanno il compito di agevolare i rapporti fra gli iscritti e l'Ast. Per altre eventuali attività le sezioni devono chiedere il consenso preventivo del consiglio direttivo.

Articolo 9 

Nell'intento di facilitare attività giornalistiche specifiche, gli iscritti possono riunirsi in gruppi di specializzazione, che facciano riferimento a gruppi di carattere nazionale. Nella rappresentanza e nella tutela degli interessi morali e materiali dei soci nei rapporti con terzi, i rappresentanti dei gruppi di specializzazione possono affiancare gli organismi dell’Ast. I gruppi di specializzazione possono costituirsi con almeno dieci soci, secondo norme di funzionamento che devono essere approvate dal consiglio direttivo dell'Ast e che non possono essere in contrasto né con il presente statuto né con quello federale.

L’atto costitutivo deve essere depositato all'Ast. Ogni anno, entro il 30 giugno, i gruppi di specializzazione sono tenuti a presentare una relazione con allegati il bilancio e l’elenco degli iscritti aggiornato al 31 dicembre dell’anno precedente.

Articolo 10

Sono organi dell'Associazione:

  1. l'assemblea dei soci;
  2. il presidente;
  3. l'esecutivo;
  4. il consiglio direttivo;
  5. il collegio dei probiviri;
  6. il collegio dei sindaci revisori.

E' organo consultivo dell'Ast la Consulta sindacale.

Articolo 11 

Le pubblicazioni ufficiali dell’Ast, entrambe testate registrate, sono il periodico “GT Giornalisti in Toscana” e il sito internet. Il presidente è il direttore responsabile di entrambe.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 12 

L’assemblea ordinaria dei soci è l’organo di indirizzo e controllo dell’azione del presidente e del consiglio direttivo. Si riunisce obbligatoriamente una volta l’anno.

Assemblee straordinarie possono essere decise dal consiglio direttivo o convocate su richiesta di almeno il 10% dei soci.

Nell’assemblea ordinaria si pongono in approvazione i conti economici e lo stato patrimoniale e si delibera sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno per iniziativa del consiglio direttivo o su richiesta di almeno venti soci o di un gruppo di specializzazione presentata al consiglio direttivo almeno una settimana prima della data dell’assemblea.

Articolo 13
La convocazione dell’assemblea è fatta dal presidente su decisione del consiglio direttivo.

L’assemblea ordinaria dei soci è convocata di regola entro il mese di giugno. In casi eccezionali il consiglio direttivo può decidere una data diversa da stabilire, comunque, entro e non oltre la fine dell’anno.

L’avviso di convocazione con l’ordine del giorno è affisso nella sede dell’Ast e inserito sul sito internet dell’Ast almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea.

Articolo 14 

Per la validità delle assemblee in prima convocazione occorre la presenza di almeno metà più uno dei soci. La seconda convocazione ha luogo un’ora dopo la prima e l’assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Articolo 15

L’assemblea viene aperta dal presidente dell’Ast, o da chi lo sostituisce, con l’invito a nominare un presidente e un segretario e, ove occorra, due scrutatori.

Ogni socio può ricevere una sola delega scritta da parte di altro socio ed esprimere il voto a suo nome in tutte le votazioni. Le delibere si ritengono approvate se ottengono voti pari alla metà più uno dei presenti.

Le votazioni si fanno per alzata di mano, salvo richiesta di voto segreto avanzata da almeno un terzo dei votanti o di voto per appello nominale richiesto dalla maggioranza. Sulle questioni che riguardano una sola persona, o comunque quando vengono trattati casi personali, si vota a scrutinio segreto.

Articolo 16 

Sono consentite nei locali sociali assemblee di categoria promosse dal consiglio direttivo dell’Ast, assemblee dei gruppi di specializzazione e riunioni di gruppi di soci secondo un regolamento d’uso stabilito dal consiglio direttivo.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 17

Il consiglio direttivo è l’organo di guida e di indirizzo dell’Ast. Esso è composto da dieci professionali e quattro collaboratori eletti dagli iscritti.

Articolo 18 

I quattordici consiglieri eletti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Viene considerato dimissionario il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive del consiglio.

Viene considerato dimissionario il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a cinque sedute, anche non consecutive, del consiglio.

Viene considerato dimissionario il consigliere che, anche con giustificazione, non intervenga a dieci sedute del consiglio.

Nel caso di dimissioni o di accertata indisponibilità permanente di un consigliere, il suo posto viene occupato dal primo dei non eletti nella corrispondente lista e categoria.

Nel caso in cui venisse a mancare contemporaneamente per dimissioni o per altra causa un numero di consiglieri eletti superiore alla metà dei componenti il consiglio, viene convocata entro trenta giorni l’assemblea perché indica nuove elezioni.

Articolo 19

Fanno parte del consiglio a titolo consultivo, con diritto di parola ma non di voto:

  1. i giornalisti iscritti all’Ast che fanno parte del consiglio nazionale della Fnsi;
  2. il presidente e il vicepresidente della consulta sindacale;
  3. il presidente dell’Ordine regionale dei giornalisti;
  4. il fiduciario dell’Inpgi per la Toscana;
  5. il fiduciario della Casagit per la Toscana;
  6. i presidenti degli organismi sindacali di base e dei gruppi di specializzazione costituiti con atto depositato all’Ast;
  7. i rappresentanti dei lavoratori autonomi secondo le norme in vigore.

Alle riunioni del consiglio direttivo sono invitati i sindaci revisori dei conti. Sono invitati permanenti alle riunioni i rappresentanti toscani che fanno parte degli organismi esecutivi nazionali della categoria.

Alle riunioni del consiglio direttivo possono partecipare, su invito del presidente, portatori di istanze o situazioni particolari inserite all’ordine del giorno.

Articolo 20

Il consiglio direttivo si riunisce di regola una volta al mese e straordinariamente ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, o che almeno la metà più uno dei consiglieri ne faccia formale richiesta.

Per deliberare occorre almeno la presenza della metà più uno dei consiglieri, di cui almeno la metà professionali.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti. A parità di voti è determinante quello di chi presiede il consiglio.

Articolo 21

Al consiglio direttivo compete:

  1. eseguire deliberazioni dell’assemblea direttamente o per mezzo di commissioni;
  2. deliberare sull’ammissione dei soci e provvedere alla revisione annuale degli iscritti;
  3. perseguire, nei limiti dello statuto, gli scopi dell’Ast;
  4. convocare le assemblee, stabilendone l’ordine del giorno;
  5. delegare soci a reggere particolari uffici nell’ambito associativo;
  6. indire le elezioni per il rinnovo degli organi statutari e fissarne la data;
  7. stabilire l’entità della quota sociale annua;
  8. amministrare il patrimonio sociale, compilare la relazione morale e finanziaria, deliberare sui conti economici da sottoporre al voto dell’assemblea ordinaria annuale;
  9. provvedere alla riscossione delle entrate e alle uscite ordinarie e straordinarie;
  10. assumere il personale per il funzionamento degli uffici e gestirlo secondo norme e contratti;
  11. promuovere, qualora occorra, la riunione del collegio dei probiviri e del collegio dei revisori dei conti;
  12. vigilare sulla corretta gestione dei gruppi di specializzazione regolarmente costituiti nell’ambito dell’Ast;
  13. quant’altro possa rendersi necessario al funzionamento dell’Ast.

IL PRESIDENTE E L’ESECUTIVO

Articolo 22

Nella sua prima riunione il consiglio direttivo, con voto segreto, elegge al proprio interno il presidente dell’Ast, che deve essere iscritto nell’elenco dei professionali, due vicepresidenti, uno iscritto nell’elenco dei professionali, l’altro iscritto nell’elenco dei collaboratori (votando i consiglieri di ciascun elenco separatamente per il proprio rappresentante); un segretario e un tesoriere.

Per l’elezione delle cariche è richiesta nelle prime due votazioni la maggioranza degli aventi diritto al voto. Nella terza è sufficiente la maggioranza semplice. In caso di parità è eletto il consigliere che ha ottenuto il maggior numero di preferenze.

Articolo 23

Il presidente ha la rappresentanza dell'Ast a tutti gli effetti, è il garante dell'unità della categoria e dell'osservanza dello Statuto. 

Il presidente convoca le riunioni del consiglio e ne dispone l'esecuzione delle delibere.

Quando la consulta sindacale, il collegio dei probiviri o dei revisori dei conti devono eleggere i rispettivi presidenti sono convocati dal presidente dell'Ast per provvedere all'adempimento.
 

Nei casi di assenza per malattia o altri motivi, il presidente dell'Ast è sostituito da un vice presidente designato dal consiglio direttivo.

Dopo aver svolto due mandati completi e consecutivi la stessa persona non può essere rieletta presidente dell'Ast per la terza volta consecutiva.

Articolo 24

L’esecutivo ha il compito di sostenere il presidente nell’esecuzione delle delibere del consiglio e dell’assemblea e di deliberare su questioni di particolare urgenza che riguardino iniziative di tutela sindacale collettiva, da sottoporre alla ratifica del consiglio direttivo.

Fanno parte dell’esecutivo i due vicepresidenti, il segretario e il tesoriere dell’Ast e – a titolo consultivo – il presidente della consulta sindacale.

Articolo 25

Il segretario tiene aggiornata la lista dei soci, vigila sul funzionamento della segreteria e dell’archivio, redige i verbali delle sedute del consiglio e delle assemblee, ha la gestione del personale dell’Ast.

Articolo 26

Il tesoriere vigila sulla tenuta dei libri contabili, sulla regolarità delle riscossioni delle quote sociali, secondo le deliberazioni e le direttive del consiglio direttivo; prepara l’inventario e i conti economici annuali da presentare al voto dell’assemblea, previa deliberazione del consiglio direttivo.

I conti economici debbono essere depositati in segreteria – disponibili per la consultazione dei soci – almeno quindici giorni prima dell’assemblea ordinaria.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 27

Il collegio dei probiviri è composto da sette giornalisti professionali e da due giornalisti collaboratori.

I candidati a ricoprire la carica di proboviro debbono essere scelti tra coloro che abbiano almeno dieci anni di iscrizione all’Ast.

L’appartenenza al collegio dei probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica nell’Ast, nella Fnsi e nell’Ordine dei giornalisti.

Articolo 28

Il collegio dei probiviri nomina, con voto segreto, nella sua prima riunione convocata dal presidente dell’Ast, il presidente e il vicepresidente (un professionale e un collaboratore). Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.
Il collegio dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
Nello svolgimento delle sue funzioni si adegua alle norme del regolamento del collegio nazionale della Fnsi.

Articolo 29

Il collegio dei probiviri:

  1. si pronuncia sulle questioni disciplinari;
  2. si pronuncia sul mancato accoglimento dell’iscrizione a socio e sui casi di indegnità;
  3. emette parere su questioni professionali che gli siano state sottoposte da un socio o da non iscritti;
  4. si costituisce in giurì d’onore, a richiesta di parte, nelle forme che ritenga opportune;

Contro le deliberazioni dei probiviri è facoltà dell’interessato ricorrere al collegio nazionale dei probiviri entro quindici giorni dalla comunicazione della pronuncia. La presentazione del ricorso sospende l’esecuzione dei provvedimenti di sospensione e radiazione.

Articolo 30

Il collegio dei probiviri decide sanzioni disciplinari nei confronti dei soci che contravvengono alle norme dello Statuto o comunque alle regole della correttezza professionale e della probità morale, in modo tale da compromettere il prestigio dell’Ast o il buon nome del giornalismo.

Il collegio, dopo aver ascoltato l’interessato, può infliggere le seguenti sanzioni:

  1. ammonizione;
  2. censura;
  3. sospensione dell’attività associativa fino a un anno;
  4. radiazione.

L’ammonizione viene rivolta per iscritto all’interessato con l’invito ad astenersi dal comportamento scorretto e a rispettare le norme e i regolamenti vigenti.

La censura viene irrogata al socio che sia incorso già in un’ammonizione e persista nel suo comportamento scorretto, ovvero abbia commesso un’infrazione di maggiore gravità.

La sospensione è applicata nei confronti del socio incorso già in un’ammonizione, che abbia tenuto un comportamento talmente scorretto da nuocere al prestigio dell’Ast, o abbia commesso una grave violazione dei doveri di solidarietà sindacale.

La radiazione sarà infine applicata contro i soci che abbiano commesso azioni disonorevoli o dannose alla vita dell’Ast.

Tutti i provvedimenti saranno resi noti per iscritto all’interessato e mediante affissione nei locali sociali.

Il socio ha sempre diritto di presentare verbalmente o per iscritto tutti gli elementi atti a chiarire la sua posizione e può farsi assistere da un legale di fiducia.

COLLEGIO DEI SINDACI

Articolo 31

Il collegio dei sindaci revisori dei conti è composto da cinque giornalisti iscritti nell’elenco dei professionali e due giornalisti iscritti nell’elenco dei collaboratori.

Il collegio resta in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Nella prima riunione, convocata dal presidente dell’Ast, il collegio nomina tra i suoi componenti il presidente e il segretario.

I sindaci controllano l’amministrazione dell’Ast in conformità alla legge e allo Statuto; in particolare esercitano di propria iniziativa il controllo periodico e saltuario dei libri contabili dell’Ast, procedono all’esame del conto economico, redigendo una relazione che sottopongono all’assemblea. In tutti i casi in cui il collegio rilevi inadempienze e irregolarità, è tenuto a richiedere l’immediata convocazione del consiglio direttivo, che deve essere riunito dal presidente con la massima sollecitudine possibile.

CONSULTA SINDACALE

Articolo 32

Il consiglio direttivo dell’Ast è coadiuvato dalla consulta sindacale nell’esercizio dei compiti istitutivi richiamati dalla norme del presente statuto.

La consulta è formata dai comitati e fiduciari di redazione regolarmente eletti in base alle norme del contratto di lavoro vigente e da un rappresentante per ogni gruppo di specializzazione designato dai rispettivi gruppi costituiti in seno all’Ast.

Su proposta del presidente della consulta o del presidente dell’Ast, la consulta può ammettere anche colleghi di testate o di realtà professionali non ancora in grado di esprimere un fiduciario.

La consulta sindacale, nella prima riunione, elegge con voto segreto il presidente e il vicepresidente, scegliendoli fra i componenti dei comitati e fiduciari di redazione.

La consulta si riunisce di norma una volta al mese o su richiesta motivata del presidente dell’Ast. Quest’ultimo ha facoltà di convocare la consulta congiuntamente al consiglio direttivo.

Il verbale delle riunioni della consulta dovrà essere redatto da un segretario nominato di volta in volta e dovrà essere portato a conoscenza del direttivo dell’Ast nella sua riunione immediatamente successiva.

Articolo 33

La consulta sindacale ha il compito di formulare richieste di carattere contrattuale. Inoltre:

  1. propone forme e modalità dell’azione sindacale nel quadro della disciplina federale;
  2. controlla l’effettiva applicazione dei contratti di lavoro, segnala abusi e violazioni;
  3. richiede la partecipazione dell’Ast alla definizione e stipulazione di contratti integrativi aziendali;
  4. esprime pareri per orientare la politica sindacale dell’Ast e fornire al direttivo elementi di giudizio per le delibere di sua competenza.

ELEZIONI

Articolo 34

Le elezioni per il direttivo, per il collegio dei probiviri e per il collegio dei revisori dei conti vengono svolte contemporaneamente. La data deve essere stabilita dal direttivo almeno sessanta giorni prima.

I soci professionali votano separatamente dai soci collaboratori.

Le operazioni di voto sono dirette da una commissione elettorale nominata dall'assemblea dei soci. La commissione elettorale deve essere composta da cinque giornalisti professionali e due collaboratori. Al momento della nomina deve essere accertata la disponibilità ad accettare l'incarico.

Possono essere nominati due supplenti.

La commissione designa il presidente, svolge le operazioni preparatorie, cura la pubblicazione delle liste e dei presentatori dei candidati attraverso un comunicato affisso nella sede Ast, inviato agli organi d’informazione e pubblicato sul sito dell’Ast, esegue le operazioni di scrutinio, proclama i risultati, insedia gli eletti.

Il passaggio dei poteri tra il consiglio direttivo uscente e quello eletto deve avvenire entro quindici giorni dalla proclamazione dei risultati. Il direttivo uscente cura in tale periodo l'ordinaria amministrazione.

Articolo 35

Per le elezioni del consiglio direttivo, del collegio dei probiviri e del collegio dei revisori dei conti, si ricorre al voto elettronico, oltre alla costituzione di un seggio centrale presso la sede dell’Ast per l’assistenza al voto elettronico. Modalità e garanzie del voto elettronico sono disciplinate da un apposito regolamento deliberato dal consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo, oltre agli adempimenti che riguardano il voto elettronico, deve consegnare al seggio centrale l’elenco nominativo dei rispettivi elettori.

Le operazioni di scrutinio dovranno essere effettuate presso il seggio centrale.

Alle operazioni di scrutinio dei voti possono assistere tutti i soci dell’Ast.

Articolo 36

Per i consiglieri, i probiviri, i sindaci revisori, possono votare ed essere eletti i soci in regola con il versamento delle quote associative al momento della votazione.

Articolo 37

Per le elezioni del consiglio direttivo, del collegio dei probiviri e del collegio dei sindaci revisori dei conti possono essere presentate due o più liste di candidati. L’assegnazione dei seggi viene fatta in proporzione ai voti ottenuti e secondo il quoziente calcolato per difetto dividendo il numero dei voti validi per quello dei posti da assegnare. I posti non attribuiti con quoziente pieno sono assegnati secondo la graduatoria dei maggiori resti.

Nel caso in cui due o più liste abbiano lo stesso resto, per l’attribuzione del seggio, o più seggi, si procede con votazioni di ballottaggio.

Ciascuna lista non può comprendere un numero di candidati superiore ai seggi da assegnare.

Per il consiglio direttivo ciascun elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore a cinque per i seggi da assegnare ai professionali, e non superiore a due per i seggi da assegnare ai collaboratori.

Per il collegio dei probiviri ciascun elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore a quattro per i seggi da assegnare ai professionali, e non superiore a uno per i seggi da assegnare ai collaboratori.

Per il collegio dei revisori dei conti ciascun elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore a tre per i seggi da assegnare ai professionali, e non superiore a uno per i seggi da assegnare ai collaboratori.

Per ciascuna lista vengono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità prevale il candidato più anziano per iscrizione all’Ast; in caso di ulteriore parità quello più anziano nell’iscrizione nell’albo professionale e, infine, quello più anziano per età.

I voti di preferenza possono essere espressi soltanto nell’ambito di una sola lista, pena la nullità della scheda. Il voto di preferenza costituisce voto di lista.

Ogni lista, per l’elenco dei professionali, deve essere presentata da almeno il 5% per difetto degli aventi diritto al voto dell’elenco dei professionali. Ogni lista, per l’elenco dei collaboratori, deve essere presentata da almeno il 5% per difetto degli aventi diritto al voto dell’elenco dei collaboratori. La commissione elettorale, al momento dell’insediamento, calcola e comunica il numero necessario dei sottoscrittori.

Ogni candidato deve sottoscrivere per accettazione la candidatura. Nessuno può accettare candidature in più liste, pena la decadenza da ogni candidatura.

I firmatari delle liste non possono essere candidati e non possono presentare più di una lista.

Le liste per il consiglio direttivo, il collegio dei probiviri e il collegio dei revisori dei conti possono essere presentate congiuntamente o separatamente.

Il deposito delle liste negli uffici dell’Ast deve avvenire entro il ventesimo giorno precedente a quello fissato per l’inizio delle votazioni.

Nel caso in cui venisse validamente presentata una sola lista di candidati, l’elettore avrà facoltà di votare anche nomi in essa non contenuti, ma nel numero massimo di un quarto calcolato per eccesso dei posti da assegnare.

Se non dovesse essere presentata alcuna lista, la scheda elettorale dovrà contenere tante righe pari al numero delle preferenze esprimibili.

In caso di parità prevale il candidato più anziano per iscrizione all’Ast; in caso di ulteriore parità quello più anziano per iscrizione nell’albo professionale e, infine, quello più anziano per età.

I candidati all'elezione degli organi statutari sono tenuti a depositare all'Ast una dichiarazione di accettazione della candidatura e, se eletti, ad impegnarsi nel compito che verrà loro affidato, pena la decadenza dall'incarico. 

REFERENDUM

Articolo 38

Il direttivo ha facoltà di sottoporre a votazione per referendum a schede segrete per via telematica, l’approvazione o l’abrogazione di iniziative o proposte di notevole importanza proprie del direttivo. Il referendum inoltre può essere richiesto da almeno duecento soci. Le proposte si riterranno approvate a maggioranza dei votanti.

MODIFICHE ALLO STATUTO

Articolo 39

Le proposte di modifiche al presente statuto dovranno essere presentate dal consiglio direttivo o da almeno un terzo dei soci; debbono essere portate a conoscenza dei soci quindici giorni prima dell’assemblea che deve discuterle e che sarà espressamente convocata con le modalità dell’assemblea ordinaria.

Le modifiche proposte dal direttivo all’unanimità si intendono approvate se ottengono un numero di voti pari alla metà più uno degli iscritti. Le modifiche possono essere approvate anche per referendum per via telematica.

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 40

Il patrimonio sociale è costituito:

  1. dalle quote sociali;
  2. dagli utili di manifestazioni, da donazioni, elargizioni e quant’altro afferente.

Le spese debbono di regola essere deliberate dal consiglio direttivo; il presidente è autorizzato a deliberare spese che non superino la somma fissata dal direttivo al momento della sua elezione, escluse le spese per cancelleria e stampati e per interventi di somma urgenza.

L’anno sociale e finanziario comincia il primo di gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. 

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 41

L’Ast potrà essere sciolta solo per deliberazione dell’assemblea su proposta del consiglio direttivo. La deliberazione per essere valida deve ottenere il voto, anche per referendum, di almeno quattro quinti dei soci. Con la stessa deliberazione l’assemblea nomina un liquidatore, con il compito di devolvere le eventuali residue attività patrimoniali a enti di assistenza per i soci.

VARIE

Articolo 42

Un socio non può assumere contemporaneamente più di una carica statutaria. La nomina a consigliere, revisore dei conti e proboviro dell’Ast è incompatibile con qualsiasi altra carica ricoperta nelle strutture o articolazioni regionali in Toscana dell’Ordine dei Giornalisti, della Casagit, dell’Inpgi e del Fondo di previdenza complementare. La nomina a consigliere, revisore dei conti e proboviro dell’Ast è altresì incompatibile con le cariche negli organismi esecutivi della Fnsi, dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti, della Casagit, dell’Inpgi e del Fondo di previdenza complementare, nonché di Presidente nazionale o regionale di gruppi di specializzazione o di Presidente nazionale o regionale di organismi sindacali di base.

Articolo 43

Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le norme (Statuto e relativo Regolamento) della Fnsi e del Codice Civile in quanto applicabili.

 Approvato dal Consiglio Nazionale della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, riunito a Roma il 16 dicembre 2015